Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 01/08/2002 n. 166

a) gli interventi edilizi minori, di cui all'art. 4, comma 7, del citato Decreto- Legge 5 ottobre 1993, n. 398

b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica

c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente Legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purchè il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate

d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.

7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di Legge vigenti. Si applicano in particolare le disposi-

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività, di cui all'art. 4, comma 11, del Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

11. Il comma 8 dell'art. 4 del Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 398, è abrogato.

12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente Legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici. Le regioni a statuto ordinario, possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente.

13. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002, un Decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'art. 7 della Legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.

15. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'art. 30 del medesimo Decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato Decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.

16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge le regioni emanano norme affinchè gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.

17. Il comma 3, lettera b), dell'art. 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'art. 8 del Decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo Decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, semprechè la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 è verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.

19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave coltivate, nonchè la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato". Norme all'art. 14:

-La Legge 17 dicembre 1971, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1972, n. 8, reca: "Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente". Per il testo del comma 1 della dell'art. 1 della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 vedi nota all'art. 13.

- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 1998 reca: Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici della concessione alla società "Stretto di Messina"

Art. 14. (Delega al Governo in materia di attraversamento stabile dello Stretto di Messina)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un Decreto legislativo inteso a riformare ed aggiornare la Legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi

a) riconduzione della procedura di approvazione del progetto e realizzazione delle opere alla disciplina di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relative norme di attuazione, applicabili all'opera in oggetto, in virtù della inclusione dell'attraversamento stabile nel programma delle opere di preminente interesse nazionale, approvato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della medesima Legge n. 443 del 2001

b) qualificazione della società "Stretto di Messina" quale organismo di diritto pubblico cui sono demandate le attività per la realizzazione dell'opera, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998.

Art. 15. (Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale)

1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, con priorità per le strade ad elevata incidentalità e con particolare attenzione alla installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS), o gli enti destinatari delle competenze trasferite, sono autorizzati ad effettuare.

2. Per una migliore sicurezza stradale, il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, è tenuto ad adottare il regolamento di cui all'articolo 22, comma 4, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, ai fini dell'attuazione dei Piani urbani di mobilità.

3. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, all'obbligatoria installazione nelle autostrade, come definite dall'articolo 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente Legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, il disposto dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.

6. Per la verifica della puntuale attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè di completamento della rete autostradale affidata in concessione, il soggetto concedente provvede annualmente ad accertare l'effettiva realizzazione di quanto previsto nei rispettivi piani finanziari, assumendo le eventuali iniziative a norma di convenzione, e redige annualmente una relazione da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che provvede a trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari. Note all'art. 15:

-Il testo dell'art. 22, comma 4 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999 è il seguente: "4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, i criteri di priorità nell'assegnazione delle somme, nonchè le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure".

 

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